(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  11
                         del 1° marzo 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Vista  la  legge  regionale  6  aprile  1993,  n.  23   (Assistenza
specialistica in forma indiretta), che disciplina modalita' e criteri
per il  parziale  rimborso  della  spesa  sostenuta  per  prestazioni
assistenziali  erogate  esclusivamente   da   centri   di   altissima
specializzazione all'estero; 
  Considerato quanto segue: 
    1. la medicina dei trapianti costituisce una pratica  terapeutica
ampiamente  consolidata  ed  efficace  che  ha  assunto   nel   tempo
dimensioni rilevanti, sia in termini di numero di interventi, sia  di
risultati raggiunti in conseguenza del progresso  scientifico  e  del
continuo perfezionamento delle tecniche operatorie; 
    2. la  tempestivita'  e  l'efficacia  degli  esiti  del  percorso
trapiantologico  sono  assicurate  dalla  individuazione  del  centro
trapianti  piu'   appropriato   rispetto   al   bisogno   terapeutico
assistenziale; 
    3. se i centri collocati nel territorio toscano non sono in grado
di rispondere in tempi congrui al bisogno, e' necessario rivolgersi a
centri trapianto di altre regioni, per  cui  e'  opportuno  stabilire
modalita'  e  criteri  per  rimborsare  le  spese  di  carattere  non
sanitario che la persona deve affrontare nel recarsi fuori regione; 
    4. in particolare si prevede che  possano  essere  rimborsate  le
spese sostenute per il viaggio  e  per  il  vitto  e  alloggio  fuori
regione,  al  fine  di  effettuare  esami  preliminari,  tipizzazione
tissutale  ed  iscrizione  in  lista,  interventi  di   trapianto   e
ritrapianto, nonche' interventi conseguenti ad eventuali complicanze,
oltre che controlli successivi; 
    5. a tal fine e' opportuno definire  i  requisiti  necessari  per
accedere al rimborso ed indicare la documentazione da presentare  per
la corresponsione dello stesso da parte dell'azienda unita' sanitaria
locale di residenza del  richiedente,  rinviando  ad  una  successiva
deliberazione della Giunta regionale,  da  adottarsi  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
contenente le indicazioni inerenti modalita' e tempi per la richiesta
dei rimborsi, nonche' la documentazione necessaria per accedervi; 
    6. in  coerenza  con  le  finalita'  assistenziali  di  cui  alla
presente legge, e' altresi' opportuno  estendere  il  rimborso  delle
medesime  spese  anche  al   donatore   vivente   e   suo   eventuale
accompagnatore. 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione Toscana, al fine di assicurare un'adeguata assistenza
ai soggetti residenti in Toscana,  che  siano  in  attesa  o  abbiano
subito un trapianto d'organo presso centri trapianto situati in altre
regioni d'Italia, interviene a  sostegno  degli  stessi,  secondo  le
disposizioni di cui alla presente legge.