(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 1° marzo 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge regionale 6 aprile 1993, n. 23 (Assistenza specialistica in forma indiretta), che disciplina modalita' e criteri per il parziale rimborso della spesa sostenuta per prestazioni assistenziali erogate esclusivamente da centri di altissima specializzazione all'estero; Considerato quanto segue: 1. la medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia in termini di numero di interventi, sia di risultati raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie; 2. la tempestivita' e l'efficacia degli esiti del percorso trapiantologico sono assicurate dalla individuazione del centro trapianti piu' appropriato rispetto al bisogno terapeutico assistenziale; 3. se i centri collocati nel territorio toscano non sono in grado di rispondere in tempi congrui al bisogno, e' necessario rivolgersi a centri trapianto di altre regioni, per cui e' opportuno stabilire modalita' e criteri per rimborsare le spese di carattere non sanitario che la persona deve affrontare nel recarsi fuori regione; 4. in particolare si prevede che possano essere rimborsate le spese sostenute per il viaggio e per il vitto e alloggio fuori regione, al fine di effettuare esami preliminari, tipizzazione tissutale ed iscrizione in lista, interventi di trapianto e ritrapianto, nonche' interventi conseguenti ad eventuali complicanze, oltre che controlli successivi; 5. a tal fine e' opportuno definire i requisiti necessari per accedere al rimborso ed indicare la documentazione da presentare per la corresponsione dello stesso da parte dell'azienda unita' sanitaria locale di residenza del richiedente, rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente le indicazioni inerenti modalita' e tempi per la richiesta dei rimborsi, nonche' la documentazione necessaria per accedervi; 6. in coerenza con le finalita' assistenziali di cui alla presente legge, e' altresi' opportuno estendere il rimborso delle medesime spese anche al donatore vivente e suo eventuale accompagnatore. Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione Toscana, al fine di assicurare un'adeguata assistenza ai soggetti residenti in Toscana, che siano in attesa o abbiano subito un trapianto d'organo presso centri trapianto situati in altre regioni d'Italia, interviene a sostegno degli stessi, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.